Uno dei passaggi fondamentali della rivoluzione Francese è sicuramente la dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, una data storica che ha sicuramente dato velocità ai tempi di cambiamento della capitale e dell’intera nazione Francese. Dalla Presa della Bastiglia ai moti successivi, nasce l’esigenza da parte del popolo di maggior rispetto e di maggiori diritti.
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino: breve storia
Nel 1789, il popolo francese abolì la monarchia assoluta, aprendo la strada alla nascita della prima Repubblica Francese. Solo sei settimane dopo la presa della Bastiglia e tre settimane dopo l’abolizione del sistema feudale, l’Assemblea Costituente Nazionale approvò la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789), un importante passo verso la redazione di una nuova costituzione.
La Dichiarazione del 1789 stabilisce che tutti i cittadini hanno diritto a “libertà, proprietà, sicurezza e resistenza all’oppressione”. Sottolinea anche che le leggi esistono per garantire che i diritti naturali di ciascuno possano essere esercitati anche dagli altri membri della società. In sostanza, la legge è vista come “l’espressione della volontà generale”, mirata a promuovere l’uguaglianza dei diritti e a vietare solo comportamenti dannosi per la collettività.
La Prima Convenzione di Ginevra (1864)
Nel 1864, furono sedici le nazioni europee e alcuni stati americani che si riunirono a Ginevra a una conferenza organizzata dal Consiglio Federale Svizzero e dalla Commissione di Ginevra. Lo scopo di questo incontro era quello di elaborare una convenzione per garantire il trattamento dei soldati feriti in guerra.
La convenzione stabilì principi fondamentali, ancora validi nelle successive Convenzioni di Ginevra. Tra questi, il dovere di fornire assistenza sanitaria ai soldati feriti o malati senza alcuna distinzione, il rispetto per i mezzi di trasporto del personale medico e la loro attrezzatura, e l’uso della croce rossa su sfondo bianco come simbolo distintivo per identificarli.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789: il testo
I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell’uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell’uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d’ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
Di conseguenza, l’Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell’Essere Supremo, i seguenti diritti dell’uomo e del cittadino:
Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune.
Art. 2 – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione.
Art. 3 – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa.
Art. 4 – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Art. 5 – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.
Art. 6 – La Legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.
Art. 7 – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.
Art. 8 – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Art. 9 – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 10 – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l’ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Art. 11 – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.
Art. 12 – La garanzia dei diritti dell’uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l’utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Art. 13 – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.
Art. 14 – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l’impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.
Art. 15 – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.
Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.
Art. 17 – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.
FONTE:
P. Biscaretti di Ruffia, Le Costituzioni di dieci Stati di “democrazia stabilizzata”, Giuffrè, Milano 1994.
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